Autocertificazioni

  • Servizio attivo

L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce la maggior parte dei documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione italiana

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A chi è rivolto

A tutti i cittadini. Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo documenti che siano rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini dell'U.E., che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.

Descrizione

L’autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce i certificati. È prodotta e sottoscritta direttamente dall’interessato. Tuttavia sono previsti alcuni casi in cui un certificato non può essere sostituito da un’autocertificazione (artt. 46-49 del dPR n. 445/2000).

Come fare

Accedi all’area riservata sul sito dell'ANPR (https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/) e seleziona il servizio di visura. Dalla stessa pagina puoi richiedere anche le autocertificazioni selezionando il pulsante “Stampa autocertificazione”.

Cosa serve

L'accesso al sito ANPR mediante SPID o CIE 

Cosa si ottiene

Un documento di autocertificazione

Tempi e scadenze

Contestuale alla compilazione e stampa

RILASCIO AUTECERTIFICAZIONE

A vista, o il tempo necessario per effettuare la verifica

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Accesso generico al servizio Autocertificazioni

Condizioni di servizio

Scarica le Condizioni del servizio: Condizione del servizio

Contatti

Settore Amministrativo/SUAP

Settore Amministrativo (gestisce: Ufficio SUAP, Ufficio Demografico, Stato Civile ed Elettorale, Protocollo, Sociale, Statistica, e Trasformazione Digitale)

Argomenti

Quanto Costa

Non ha alcun costo

Maggiori Informazioni

L’autocertificazione, come spesso viene definita la dichiarazione sostitutiva di certificazione, è regolata dall’art. 46 del d.P.R. 445/2000, il quale afferma che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;

tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Detto elenco è esaustivo, chiuso, per cui non appare corretto aggiungere altre dichiarazioni non ricomprese nella lista.

Certo, si potrà aggiungere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, una dichiarazione di conoscenza aggiuntiva, come previsto dal successivo art. 47.

Peraltro non risulta nessun divieto e produrre un documento contestuale, che comprenda tanto un’autocertificazione quanto una dichiarazione sostitutiva in un unico documento. Il fatto che il Legislatore specifichi che dette dichiarazioni possono essere contestuali all’istanza, può essere inteso tanto nel senso che può essere preparata sul momento, quanto, soprattutto, che un’istanza del tipo “il sottoscritto, nato a.., residente in... chiede …” già costituisce implicita autocertificazione di nascita e residenza.
 

Dove è disponibile il servizio

Sede Settore amministrativo

Via Genova, 6 - 67050 Civita D'Antino (AQ)

Nuovo orario dal 25 Novembre 2021

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI CIVITA D'ANTINO
DAL MARTEDI' AL SABATO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO PRESSO LA SEDE COMUNALE DELLA FRAZIONE DI PERO DEI SANTI
GIOVEDI' DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00

N.B. il rilascio delle CIE verra' effettuato nei giorni e negli orari sopraindicati e nella sola sede di Civita Capoluogo

Telefono del Comune

0863 978122

Fax del Comune

0863 978564

Settore Amminsitrativo

demografici@comune.civitadantino.aq.it

Sede Settore amministrativo

Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2023

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